Il tema non è di poco conto. Infatti fino al 31/12/2018 è possibile emettere (e, dunque, ricevere) le fatture in formato cartaceo (o, analogico, per dirla con gli acculturati del mondo informatico) e, pertanto, si pone il problema del trattamento del documento che arriva nei primi giorni del 2019. Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito nel mese di novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.

E’ ovvio che l’Agenzia non ammetterà mai che, come la pratica spesso impone, molte emesse nel corso dei primi giorni del mese di gennaio vengono datate 31/12 dell’anno precedente. Tuttavia la lettura della FAQ sopra indicata sembra lasciare aperto uno spiraglio laddove ammette che “la data è sicuramente un elemento qualificante” con ciò lasciando intendere che se la fattura materialmente emessa nei primi giorni di gennaio venga datata 31/12/2018 la stessa può essere tranquillamente emessa in formato cartaceo. Appare evidente che tale emissione “posticipata” non può che avvenire con mezzi non tracciati quali, ad esempio, la Pec che, se conservata da una delle parti del rapporto contrattuale, può determinare la constatazione della violazione della norma secondo cui la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione.

Da un punto di vista contabile il trattamento della fattura cartacea ricevuta nel 2019 e datata 2018 non può che avvenire attraverso le modalità tradizionali ossia con l’uso del protocollo e l’annotazione nei registri Iva anche se, come è noto, l’attribuzione del protocollo è stato abolito con l’avvio della fattura elettronica. La FAQ tuttavia non affronta il problema dello “spesometro” abolito per le fatture elettroniche. Si ritiene, pertanto, che la fattura analogica 2018 ricevuta/emessa nel 2019 debba essere prudenzialmente inserita nello spesometro come per tutte le altre fatture che non transitano per l’SDI.

Fattura elettronica: cosa fare per le fatture cartacee ricevute nel 2019?

Potrebbe anche interessarti