La Cassazione si è recentemente pronunciata su uno dei temi più scottanti che riguardano i contribuenti morosi: il pignoramento presso terzi. Con una presa di posizione assai importante la Suprema corte ha asserito che l’atto di esecuzione esattoriale ha le caratteristiche di fidefacienza per ciò che attiene alla sua notificazione. Mentre la notificazione dell’atto di pignoramento costituisce funzione tipica dell’ufficiale giudiziario, sicché all’agente di riscossione che ad esso si sostituisce vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può dirsi per la stesura dell’atto medesimo, che non rientra fra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto di parte.

Consegue, in ultima analisi, che le affermazioni contenute nell’atto di pignoramento presso terzi predisposto dall’ufficiale di riscossione non godono, al pari di quelle contenute in un qualsiasi atto processuale di parte, di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Va dunque affermato il seguente principio di diritto, secondo la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – con la sentenza n. 26519 depositata il 09/11/2017:
“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”.

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L’atto di pignoramento presso terzi

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