Esibizione della cartella esattoriale sempre obbligatoria
- Settembre 4, 2018
- , 8:03 am
- , Contenzioso, Notifica
Se il contribuente contesta di aver ricevuto la cartella esattoriale è onere del Concessionario – ex Equitalia e ora Agenzia entrate riscossione – esibire sempre copia dell’atto notificato. In caso contrario il debito va annullato.
Con recente sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia (Sentenza n. 143/2018 del 24/7/2018) è stato ribadito un principio di diritto ormai ben radicato nell’ordinamento: il Concessionario della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate), in caso di contestazione da parte del contribuente circa la mancata notificazione delle cartelle, deve sempre esibire le stesse in giudizio. Infatti, ribadisce la sentenza che “Permane in capo ad Equitalia l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo … potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento; se ora si fa applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne la fondatezza delle doglianze del Ricorrente posto che l’Agenzia non ha fornito la prova di aver notificato le cartelle che assume essere ricomprese nell’estratto di ruolo impugnato non avendo prodotto in giudizio copia delle cartelle stesse…”.
Il contribuente aveva contestato il debito con il fisco eccependo di non aver mai ricevuto le notifiche delle cartelle e dopo aver appreso l’esistenza del debito per essersi recato allo sportello di Equitalia. Infatti, alla richiesta di esibizione delle cartelle con la prova della notifica, Equitalia rispondeva di non possedere più alcun documento in quanto il termine di archiviazione è di cinque anni ex disposto dell’art. 26 del Dpr n. 602/73).
I giudici, intervenendo al riguardo, hanno chiarito che “Costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato…”.
Per la Commissione tributaria, quindi, il concessionario è tenuto a esibire sempre la copia delle cartelle esattoriali munite di prova della loro corretta notifica in assenza della quale il debito va annullato.
La sentenza in esame si innesta in un orientamento ormai ben consolidato della Suprema Corte che al riguardo ha fissato proprio tale principio di diritto (Ordinanza 30/7/2013 n. 18252).