Il D.M. Economia 4.08.2016 ha regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (di cui all’art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 e all’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973), limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Per poter beneficiare di questa agevolazione, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2019, occorre però soddisfare alcune condizioni (invero le regole per beneficiare della riduzione del termine decadenziale erano già in vigore per i periodi di imposta antecedenti il 2019 ma il loro carattere stringente ne ha impedito la significativa diffusione. In questa nota, quindi ci occuperemo solo di quelle che entreranno in vigore dal 2019).
Dal 1.01.2019 entrerà in vigore il nuovo testo riformulato del D.Lgs. 127/2015 con l’obbligo generalizzato di emissione di fatture elettroniche e le condizioni da rispettare sono le seguenti:
– per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corrispettivi tramite registratori telematici ex art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015;
– per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificatamente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016;
– per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS;
I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto a 2 anni cessa nel caso di incasso o pagamento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro. Se non v’è dubbio che fino a quest’anno (2018) la soglia dei 30 euro può aver reso difficile l’attuazione, dal 2019 tutti i soggetti passivi IVA potrebbero invece beneficiarne stante l’importo decisamente superiore per singola operazione.
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