A conferma di un principio ormai consolidato la Cassazione (Sent. n. 16508/2018) ribadisce che la decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare la cartella esattoriale produce dolo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine di prescrizione breve (5 anni) nel termine lungo (ordinario – 10 anni) previsto dall’art. 2953 c.c. Il termine lungo, infatti, si applica solo nell’ipotesi di sentenza passata in giudicato con la quale il contribuente sia rimasto soccombente; la cartella, avendo natura di atto amministrativo, non è equiparabile al titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza e, pertanto, non può dirsi atto soggetto al termine di prescrizione decennale. In conseguenza di tale principio, ormai pacifico, anche i contributi Inps richiesti in pagamento con una cartella esattoriale eventualmente non impugnata si prescrivono in 5 anni dal decorso del termine per impugnare ove, naturalmente, non siano intervenuti nel frattempo atti interruttivi.