Nel confermare un ormai consolidato orientamento, la CTR Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta (CTR Sicilia Sent. n. 1513/7/18, pubblicata il 09.04.2018)  ha confermato che per il recupero del credito di imposta non è sufficiente l’invio del cosiddetto “avviso bonario” ex art. 36-bis Dpr 600/72 in quanto è sempre indispensabile che il contribuente conosca le ragioni di diritto e di merito della contestata indebito utilizzo del credito medesimo. La vicenda trae origine dal recupero, tentato dall’Agenzia delle Entrate, mediante la semplice procedura della liquidazione della dichiarazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 600/72 a cui la società destinataria ha opposto ricorso eccependo che, nel caso in esame, fosse indispensabile conoscere i motivi della pretesa erariale. Infatti, si rammenta, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui l’avviso di liquidazione (o bonario che dir si voglia) essendo il risultato di un mero riscontro “aritmetico” dei calcoli del contribuente non necessiti di particolari motivazioni né di atti presupposti che ne giustifichino la sua emanazione. Rappresentando un semplice risultato che discende anche da dati ed elementi che il contribuente conosce e sui quali non vi sono particolari incertezze, l’avviso bonario può ben incidere nella sfera patrimoniale del contribuente senza che ad esso si accompagni (o venga preceduto) da particolari atti di rito. Nel caso in questione, però, i giudici hanno ritenuto che trattandosi di un vero e proprio “recupero” del credito l’avviso di liquidazione non è sufficiente, da solo, a suffragare la pretesa del fisco. In questo senso, quindi, è sempre necessario che il recupero venga supportato da uno specifico atto che deve contenere tutte le motivazioni avverso le quali il contribuente può opporre ed esercitare correttamente la propria difesa. I giudici siciliani hanno infatti puntualizzato:

<<Sulla scorta del consolidato principio che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.PR. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. nn. 14070 del 2011, 12762 del 2006) la Suprema Corte ha affermato, con l’ordinanza n. 5318/12, che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. Da tali principi..(..)..discende che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta (atto espressamente contemplato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421..)>>

Ancora – continua la CTR Sicilia – “E’ stato anche di recente affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 deI 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario (Cass. civile, sez. VI, 31/05/2016, n. 11292)>>

Per il recupero del credito di imposta è sempre necessario l’atto di contestazione

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